L’ Avvocato del minore nei procedimenti civili

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E’ chiaro che dal rilievo dell’interesse del minore discende logicamente la tutela di detto interesse per via giudiziale. Tale interesse difficilmente può essere rappresentato in Tribunale direttamente dal minore, nei procedimenti che riguardano i genitori, benché la Legge 54 preveda l’audizione dello stesso, quando ultradodicenne.

Occorre preliminarmente fare un breve excursus normativo e convenzionale sul percorso di emancipazione del minore da oggetto di protezione all’interno della famiglia a soggetto di diritti.

Bisogna anche distinguere l’aspetto dell’audizione del minore da quello, connesso e conseguente, della sua rappresentanza in giudizi che oltre a riguardare terzi, hanno una precipua funzione di interessare la crescita, il mantenimento e l’educazione del minore stesso, con il possibile caso del “conflitto d’interesse tra minore e genitori”, che spesso consegue alla separazione di questi ultimi.

Sono state alcune Convenzioni Internazionali la “testa d’ariete” per il riconoscimento dei diritti del minore all’interno del processo.

Infatti se da un lato le convenzioni internazionali, in particolare alla Convenzione ONU del 1989 ed alla Convenzione di Strasburgo del 1996, hanno promosso la partecipazione attiva del minore all’interno del processo, dall’altro il nostro legislatore continuava ad attribuire all’ascolto una portata marginale.

I problemi connessi sono noti:–a) l’audizione richiede specifiche competenze non sempre disponibili ;-b) il minore può subire turbamento dall’entrare in contatto con la realtà giudiziaria (interrogatori, giudici, , avvocati); c)- il minore viene eccessivamente responsabilizzato nella lite familiare e si trova di fronte ad un conflitto nei confronti dei genitori; -d) il minore è, in via di principio, un testimone “difficile” perché facilmente suggestionabile ed influenzabile.

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.176 del 27 maggio 1991, prima, e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) non soltanto hanno riconosciuto al minore il diritto all’ascolto, e si richiama in proposito l’art.12 della Convenzione di New York, ma hanno specificato, promosso e reso attuabile la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a secondo della capacità di discernimento dello stesso. In particolare la norma di cui all’art. 3 della Convenzione di Strasburgo prevede un vero e proprio “ascolto informato”.

Nel nostro Ordinamento, non si può non sottolineare come il principio dell’ascolto del minore sia stato sicuramente meglio applicato, con maggiori tutele, nell’ambito del diritto penale con l’enucleazione dei seguenti criteri:

-la minima offensività dell’audizione, con rispetto dei tempi del bambino della sua situazione emotiva, delle sue esigenze temporali (audizioni non troppo lunghe) e fisiche;

-l’utilizzo di modalità particolari di ascolto con la predisposizione di audizione protetta che sottragga il minore dalla dialettica processuale e con l’intervento di esperti , nelle situazioni piu’ complesse , e comunque sempre con l’utilizzo una terminologia adeguata e un atteggiamento empatico;

– l’attenzione verso il comportamento anche non verbale del minore: il silenzio

spesso è una risposta e le reazione emotive, soprattutto nei casi di violenza, dicono molto di piu’ di tante parole ;

– la verbalizzazione e videoregistrazione dell’audizione proprio per poter esaminare complessivamente l’audizione non solo nel suo contenuto verbale;

– la puntuale spiegazione al minore di ciò che sta accadendo all’interno del processo (spiegazione dell’ambiente, dei ruoli, delle decisioni) con terminologia adeguata e ciò sia nei processi in cui il minore è parte offesa, sia nei processi in cui è imputato (art. 1 D.P.R. 448/88) e non possono essere lasciati alla sensibilità del singolo giudice o alla creazione di prassi giudiziarie.

Avv. Carlo Piazza
Presidente ANFI Lombardia

Per info : segreteria@figlipersempreonlus.org oppure 0331 28 13 80

 

 

 

 

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