No ai bitumi all’Andegardo: vittoria al Tar per il Comune di Cernusco

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Respinto il ricorso presentato dal gruppo Valagussa (con il supporto di Ance) sulla variante al Pgt che vieta l’insediamento di produzioni bituminose

Netta vittoria del Comune di Cernusco. Soddisfatto il sindaco Toto: “E’ stata riconosciuta la bontà del percorso seguito”

CERNUSCO LOMBARDONE – “Il divieto di avvio di una nuova attività nell’ambito AT2, dove peraltro sono salvaguardate le attività esistenti, non appare illegittimo, ma realizza un equo contemperamento degli interessi coinvolti, posto che il diritto costituzionale di libertà di iniziativa economica incontra limiti derivanti dalla tutela ambientale e sanitaria”.

Si sono espressi così i giudici del Tar di Milano nella sentenza con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal gruppo Valagussa contro la variante al piano di governo del territorio con cui veniva negata la possibilità di insediamenti per la produzione di conglomerato bituminoso nell’area dell’Andegardo, al confine tra Cernusco e Merate.

Una vicenda annosa che era balzata agli onori delle cronache qualche anno fa, quando si era costituito anche un comitato civico, esplicitamente denominato No bitume, per opporsi a quella che, con la variante n° 1 del Pgt nel 2019, era stata annoverata come una possibilità, salvo poi essere cancellata, qualche mese dopo, con la variante 2 del 2020, redatta tenendo conto non solo dei pareri di Ats e Arpa, ma anche della sollevazione popolare divampata con tanto di flash mob fuori dal Municipio.

Una “discrepanza” su cui ha fatto leva il ricorso presentato dal privato, forte anche dell’appoggio ottenuto dall’associazione dei costruttori edili Ance Lecco Sondrio, pronti a far rilevare la “retromarcia” compiuta dall’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaca Giovanna De Capitani, convinta dell’opportunità di rivedere la decisione presa, vietando in maniera esplicita, così come richiesto anche nei pareri di Arpa e Ats, la possibilità di produzione di bitumi, solo dopo un’audizione a cui avevano partecipato molti enti e associazioni del territorio.

Presentato nell’autunno 2021, a poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata da Gennaro Toto che sulla questione è andato avanti dritto approvando la variante adottata dalla Giunta precedente, il ricorso si è chiuso qualche giorno fa con la sentenza pronunciata il 21 novembre.

Una vittoria piena per l’amministrazione comunale che ha sempre sostenuto, attraverso l’avvocato Francesco Basile, la bontà del percorso svolto, rimarcando la liceità dei provvedimenti presi.

Una posizione riconosciuta dai giudici che hanno evidenziato come la variante n° 2 sia stata un atto puntuale che “ha ribadito che le attività produttive esercitate nell’ambito AT2 sono state salvaguardate”, inibendo “una nuova attività avente rilevante impatto ambientale, come risulta dai pareri di Arpa e dell’Ats anche al fine della migliore tutela delle aree circostanti, dove esistono zone protette di pregio ambientale”.

Una scelta che, sempre nella sentenza, non viene definita “illogica o irrazionale”, essendo espressione dell’ampia discrezionalità del Comune e avallata dai pareri delle Autorità preposte alla tutela ambientale e sanitaria. Non solo. Il Tar ha smontato la tesi anche di qualsiasi “diritto” maturato dai ricorrenti, sottolineando come le società esponenti non potevano vantare “un’aspettativa qualificata all’insediamento ex novo di un’attività produttiva (industria insalubre di prima classe) avente un notevole impatto ambientale”.

Salvatore Krassowski e Gennaro Toto
Salvatore Krassowski e Gennaro Toto

 

Chiari i motivi: “La variante n. 1 del 2019 prevedeva la citata destinazione soltanto nella scheda d’ambito ma non era mai stato approvato alcun piano attuativo. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che la mera approvazione di un piano urbanistico, in mancanza di altri atti successivi, non crea alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari dei suoli”.

I giudici hanno poi ribadito come il divieto di avvio della nuova attività nell’ambito AT2 non pregiudica quelle esistenti e quindi non appare illegittimo né contrario al diritto costituzionale di libertà di iniziativa economica, previsto dall’articolo 41 della Costituzione andando a coniugarsi invece così con i limiti derivanti dalla tutela ambientale e sanitaria previsti sempre dalla legge costituzionale.

Soddisfazione per la vittoria in giustizia viene espressa dal legale Francesco Basile, incaricato dall’amministrazione comunale Toto di resistere in giudizio: “È una sentenza che riconosce la bontà del percorso seguito dal Comune, rimarcando la correttezza degli atti approvati chiarendo il motivato no, per ragioni di salute, all’insediamento di attività produttive di conglomerati bituminosi in una zona densità abitativa”.

Gli fa eco il primo cittadino Gennaro Toto che non perde l’occasione per bacchettare la minoranza: “Mentre l’opposizione è impegnata a fare polemica disorganica e strumentale, la nostra amministrazione ha lavorato in silenzio per il bene dei cittadini, dell’ambiente e della comunità per una vittoria che salvaguardia la salute e il benessere dei cittadini. In piena coerenza con la linea di mandato tenuta quando sedeva in minoranza, l’attuale maggioranza  ha sostenuto, sostiene e sosterrà il no bitumi a Cernusco strutturandosi per rispondere in tutte le sedi a questa esigenza del territorio dimostrandosi competente e vincente ancora una volta”.

Nel sottolineare l’importanza di una battaglia vinta da un piccolo Comune in una contrapposizione che ha visto anche l’associazione nazionale dei Costruttori edili schierarsi a fianco dell’azienda privata, Toto ricorda la condivisione del percorso con Salvatore Krassowsky, capogruppo dell’altro schieramento di opposizione, per spingere l’amministrazione De Capitani a redarre la variante 2 al Pgt.

“Sono molto soddisfatto che i giudici hanno riconosciuto come corretto e legittimo il percorso da noi svolto” conclude Toto.