Fine vita, IDV: “La Cassazione smentisce il Comune di Lecco”

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LECCO – No al testamento biologico, si all’amministratore di sostegno: questa la decisione presa a Lecco sul tema del fine vita, con l’adozione di una figura per la tutela e la rappresentanza della volontà di un individuo in ambito sanitario, nel caso la capacità di agire di quest’ultimo risulti limitata o del tutto compromessa.

Una scelta, quella del Comune di Lecco, che non ha trovato piena soddisfazione tra le fila della maggioranza politica che regge l’amministrazione, con il consigliere Alessandro Magni (Fds)che aveva invece portato in Consiglio il bocciato provvedimento sul testamento biologico e con cinque consiglieri del PD che si sono sfilati dall’orientamento del gruppo, votando all’opposto.

E se la sinistra si è divisa in Consiglio Comunale, critiche giungono anche fuori da Palazzo Bovara: “Una delibera assolutamente inutile, infatti non fa che affermare quanto già previsto dalla legge riguardo l’amministratore di sostegno. Hanno impiegato due anni per affermare che anche a Lecco vale la legge, complimenti” ha commentato l’ex segretario Cgil, Alberto Anghileri, che è stato tra i mille firmatari che nel 2011 si adoperarono per chiedere l’istituzione del registro per il testamento biologico anche a Lecco.

“È evidente a tutti che una vicenda come quella del “fine vita” necessità di una legge, che nessun ente locale può supplire ad un vuoto nazionale, ma è altrettanto chiaro che se anche la nostra città, come ormai moltissime altre prendesse una posizione chiara, anche il legislatore non potrebbe che tenerne conto – ha proseguito Anghileri – Purtroppo un’altra occasione persa da questa Amministrazione per segnare una discontinuità con quanto successo nel passato e soprattutto per l’ennesima volta si risponde con un alzata di spalle ad una richiesta sottoscritta da molti cittadini”.

Sul caso è tornato anche il capogruppo dell’IDV, Ezio Venturini: “L’amministratore di sostegno non può essere nominato da una persona nel pieno delle sue facoltà, neppure se deve essere utilizzato come escamotage per aggirare lo stallo del Testamento biologico. Questo è quanto è stato stabilito dalla corte di Cassazione con la sentenza 23707 del 20 dicembre 2012.  Secondo gli articoli 406 e 407 si riferiscono al diritto della persona alla tutela effettiva necessaria in quel momento e in quella determinata situazione e non è ammessa ora per allora in vista di una condizione futura – ha spiegato – Approvare un registro comunale per l’amministratore di sostegno è stato praticamente inutile e dispendioso per le casse comunali perché ora in sostanza non serve a nulla, ma la presunzione ha prevaricato sulla logica e ad una sentenza della corte di cassazione”

L’esponente IDV ha proseguito: “Non è giusto prendere in giro il povero cittadino facendo finta di voler cambiare tutto per non cambiare assolutamente niente , inventandosi false teorie per giustificare la bocciatura sul testamento biologico , l‘amministratore di sostegno c’è già, è legge ,ma non si può certo parlare (secondo la sentenza della corte di cassazione) di autodeterminazione della persona e l’amministratore di sostegno non può essere nominato da persona in pieno delle sue facoltà. Sarebbe onesto e politicamente corretto comunicare ora alla cittadinanza di aver sbagliato in pieno”.