Patenti e sanzioni: dal 19 cambia tutto, la Polizia Locale spiega le novità

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LECCO – Moltissime novità in vista per gli automobilisti: dal 19 gennaio numerose modifiche verranno inserite nel Codice della Strada, cambiando in modo sostanziale importanti ambiti della normativa.

Dalla nuova patente per ciclomotori e micro-car (categoria AM) all’inasprimento delle sanzioni, dai cambiamenti introdotti per quanto riguarda la classificazione dei veicoli a quelli che invece interesseranno la revisione e la sospensione della patente, oltre che gli esami di idoneità e i requisiti psicofisici per ottenerla.

In totale sono 21 gli articoli toccati da quella che si presenta come una vera e propria riforma del Codice della Strada (vedi quali) e che nelle prossime settimane metterà senz’altro in difficoltà in automobilisti e operatori delle forze dell’ordine. Così, il Comando di Polizia Locale di Lecco ha deciso di illustrare le nuove norme con uno speciale a più puntate ospitato dal nostro quotidiano on-line.

“Vogliamo offrire questo servizio alla cittadinanza affinché quest’ultima possa essere ben conscia delle novità che saranno introdotte a partire dal 19 gennaio – spiega il comandante Franco Morizio – Quindi, non soltanto sanzioni da parte nostra, ma la Polizia Locale si schiera dalla parte del cittadino  anche con un’attività informativa che crediamo necessaria”.

Ecco quindi la prima parte di questo speciale, dedicato alla nuova classificazione delle patenti, i requisiti per ottenerle e le relative sanzioni.

NUOVE TIPOLOGIE DI PATENTE, REQUISITI ANAGRAFICI e VEICOLI  (Art.115 , Art 116)

Tra le novità: la patente AM sostituisce il patentino, nuove tipologie di patente (AM, A2,C1,D1), nuovi limiti di età per guida motocicli e mezzi pesanti, fino ai 18 anni non sarà possibile per il patentato il trasporto di altri passeggeri sul proprio mezzo, validità europea della patente, limite di velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali nei 3 anni successivi al conseguimento della patente imposto.

Dal 19 gennaio 2013, inoltre, le patenti vengono stampate a Roma e non più dalle singole Motorizzazioni locali; verranno trasmesse  loro tramite corriere.

Patenti motocicli, tricicli e micro-car

AM: (conseguimento anni 14)

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

A1: (conseguimento anni 16).

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli ( tipo Ape Car) di potenza non superiore a 15 kW;

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99).

A2: (conseguimento anni 18).

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

A: (conseguimento anni 24; in deroga a tale limite di età i veicoli della categoria A possono essere condotti con patente categoria A2 conseguita da almeno 2 anni).

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) (per la conduzione anni 21);

B1: (conseguimento anni 16)

quadricicli non leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

 

Patenti per automobile, automobile con rimorchio o semirimorchio

B: (conseguimento anni 18)

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

Non è più previsto che la massa complessiva del rimorchio non debba superare la tara della motrice; sarà quindi opportuno verificare negli abbinamenti dei rimorchi la massa rimorchiabile di cui all’articolo 63 .

BE: (conseguimento anni 18)

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; (in caso di massa superiore serve C1E)

 

Patenti per guida mezzi per trasporto di cose o  persone

C1: (conseguimento anni 18)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

Il diciottenne per condurre autocarri adibiti ad uso di terzi di massa complessiva a pieno carico sino a 7,500 Kg. oltre alla patente di guida deve essere titolare di CQC conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all’articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05 (CQC), codice di identificazione 107. Non necessita la CQC per trasporto conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista.

C1E: (conseguimento anni 18)

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg.

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

 C: (conseguimento anni 21)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Il titolare di patente categoria C per condurre autocarri adibiti ad uso di terzi di qualsiasi massa complessiva, deve essere titolare del Certificato Qualifica Conducente (CQC) conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all’articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05 (CQC), codice di identificazione 107 . Non necessita CQC per trasporto conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista.

CE:

complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

 D1: (conseguimento anni 21)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Per condurre a 21 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone costruiti per il trasporto di non più di 16 persone o con percorsi di linea sino a 50 Km. il titolare di patente categoria D1 deve essere titolare di CQC conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all’articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05, codice di identificazione 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio.


D1E: (conseguimento anni 21)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

D: (conseguimento anni 24)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Per condurre a 24 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone il conducente deve essere in possesso della CQC. conseguita almeno da corso accelerato codice di identificazione 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio.

La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D.

DE: (conseguimento anni 24)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg

 

NUOVE DISPOSIZIONI (Art.115 , Art 116, Art 117)

– Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B  non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato i sessantacinque  anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

– Si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca

 

SANZIONI (Art.115) Novità:

Non è più prevista una sanzione amministrativa per il minore che conduce motoveicoli superiori a 125 cmc. e con potenza superiore a 11 Kw. come previsto sino al 18 gennaio 2013. Dopo tale data la conduzione di motoveicoli di cilindrata o potenza superiore viene sanzionata penalmente per guida senza patente.

– Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  400,00 a €  1.600,00.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli a cui è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00 euro.

– Il minore autorizzato, in caso di guida di veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. ; in caso di traino di rimorchi o che circola con veicoli con potenza superiore ai limiti di cui all’articolo 117 comma 2.bis, si intende non autorizzato e nei suoi confronti si applicano le sanzioni previste per guida senza patente e per mancanza dell’età prescritta. A carico del proprietario del veicolo, ovvero di chi ne aveva la materiale disponibilità si applica la sanzione di cui all’art. 116 c. 14 per incauto affidamento.  Dal 19 gennaio 2013, non è più prevista come in precedenza la sanzione amministrativa di cui all’articolo 125 comma 3 per guida di veicolo per cui serve una patente di categoria diversa; si applica al contrario di guida senza patente.

Minori accompagnati e autoscuole

Minore autorizzato alla guida accompagnata che circola  trasportando a bordo  altra persona diversa dall’accompagnatore oppure omettendo di apporre sul veicolo il contrassegno riportante la lettera alfabetica “GA”, su fondo  giallo .  SANZIONE:  (Pagamento in misura ridotta  €.  78,00) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214. L’accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Minore autorizzato alla guida accompagnata che circola  superando i limiti max. di velocità di 100 Km. in autostrada e 90 Km. in strade extraurbane principali. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €.  148,00) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, segnalazione della violazione all’Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l’autorizzazione per l’emissione dell’ ordinanza di revoca. L’accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Minore autorizzato alla guida accompagnata che circola con il veicolo senza avere a fianco l’accompagnatore, con accompagnatore non indicato nell’autorizzazione o con accompagnatore privo dei requisiti per adempiere a tale funzione. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 389,00) Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Ritiro carta di circolazione. Segnalazione della violazione all’Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l’autorizzazione per l’emissione dell’ ordinanza di revoca Nei confronti del proprietario del veicolo o di chi ne aveva la materiale disponibilità, si applica il comma 5 dell’articolo 115 per incauto affidamento.

– Minore privo di autorizzazione alla guida accompagnata che circola avendo a fianco in funzione di istruttore persona provvista dei requisiti per fungere da istruttore. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 398,00 da applicarsi sia al conducente che a colui che funge da istruttore) Si applicano altresì le sanzioni di cui all’articolo 115 commi 3, ( Pagamento in misura ridotta €.80,00 ) e 6, fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

– Minore autorizzato alla guida accompagnata durante il corso di formazione presso un’autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica che circola senza avere con sè la ricevuta dell’istanza di autorizzazione rilasciata dall’ufficio della motorizzazione civile, nonché della patente di guida di cui ne è titolare. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 39,00 ).

– Minore autorizzato al corso di formazione presso l’autoscuola che circola trasportando altra persona diversa dall’istruttore autorizzato ed abilitato. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 80,00 ).

– Minore autorizzato durante le esercitazioni di guida con l’accompagnatore circolava senza avere con sé l’autorizzazione alla guida accompagnata nonché la patente di guida di cui ne è titolare. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 39,00 ).

– Quale accompagnatore durante le esercitazioni alla guida accompagnata che non ha con sè la patente di guida prescritta; quale istruttore di autoscuola, che non ha al seguito il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 39,00).

– Autoveicolo dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica durante il corso di formazione propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata che circola privo della scritta “ scuola guida”. SANZIONE: (Pagamento in misura ridotta €. 80,00).

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida accompagnata, che  circola in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. SANZIONE: Pagamento in misura ridotta euro 80,00.