La famiglia, nucleo fondamentale della società, si è evoluta, e il progresso sociale ne ha apportato significativi cambiamenti. Sotto il profilo demografico, a partire dalla seconda metà dell’800 e più decisamente nel ‘900, il numero dei figli, per ogni famiglia è drasticamente diminuito, siamo passati da una media di 5/6 nel secolo scorso a meno di due. La famiglia patriarcale allargata , nella quale tra l’altro i parenti adulti potevano farsi carico dei bambini rimasti orfani precocemente, è stata sostituita dalla famiglia nucleare, composta dai genitori e dai loro figli.
Fino agli anni cinquanta del ‘900, inoltre, ha continuato ad esistere una famiglia di tipo “tradizionale”, fondata sull’ indissolubilità del matrimonio, su una precisa divisione dei ruoli tra i coniugi ( sbilanciata a danno della donna) e sulla centralità dei figli. Nei decenni successivi è avvenuto invece un complesso mutamento sociale e culturale : il processo di liberalizzazione della sfera sessuale, ha reso meno necessario il legame istituzionale; nel 1970 è stato introdotto il divorzio, confermato dal referendum popolare del 1974, che ha sancito il diritto di sciogliere il matrimonio qualora venga a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi; nel 1975 è stato riformato integralmente il diritto di famiglia, che ha stabilito tra l’altro la parità tra i coniugi sia nei loro rapporti personali che nei confronti dei figli; nel 1978 è stata approvata la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, anch’essa confermata da un referendum.
In generale le donne hanno presa coscienza dei loro diritti e sono entrate massicciamente nel mondo del lavoro, per cui all’interno delle famiglie vi è ormai una maggiore condivisione con il coniuge delle responsabilità e delle cure parentali. E’ profondamente cambiato l’atteggiamento delle coppie nei confronti della procreazione: se un tempo i figli erano un valore primario e un investimento cui sacrificare ogni cosa, oggi le coppie sono più orientate verso se stesse e la propria realizzazione, il numero dei figli, percepito anche come un costo, viene radicalmente controllato.
Alla base della famiglia c’è quindi l’evoluzione di una società, i cambiamenti di costume, di valori, di organizzazione delle relazioni sociali. Oggi, nel terzo millennio, sarebbe più opportuno parlare di famiglie, assumendo una prospettiva pluralistica, che tuttavia, nel mondo occidentale, rimane sempre legata a quella di nuclearità.
Questi cambiamenti fanno emergere nuovi bisogni e nasce l’esigenza di riconoscere nuovi diritti. Si assiste ad una specie di circuito ricorsivo tra cambiamento del costume, nuovi bisogni, nuovi diritti, nuovi servizi, nuovi cambiamenti di costume. Per ogni bisogno che viene riconosciuto come essenziale, gli stati devono organizzarsi per garantirne la soddisfazione. Nascono così nuovi servizi.
Per quanto riguarda i diritti del fanciullo, la Convenzione di New York (1989) e la Convenzione di Strasburgo (1996) sono le pietre angolari per la legislazione di tutti gli stati membri. Il principale problema per i singoli Stati è come dare corpo e concreta funzione ai diritti sociali e di relazione che trovano nelle Carte internazionali la loro enunciazione.
Mentre i diritti sociali più consolidati sono più facili da proteggere, risulta più difficile realizzare servizi che servano a proteggere i diritti di relazione che sono di più recente generazione e che oggi costituiscono la vera galassia in espansione.
Il sistema dei valori contenuto nella Convenzione di N. York approvata l’anno successivo ( novembre 1989) è basato sul presupposto del riconoscimento dei diritti del fanciullo e dell’assunto che egli è una persona in formazione, titolare, anche se minore di età, di diritti inerenti la sua dignità personale.
In sintesi la convenzione di New York porta in scena il “superiore interesse del fanciullo (art. 3); il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari” (art.8 ); il “diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa” ( art. 12 ) ed i diritti e doveri dei genitori “ entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo….” (art.18 ).
Nel 1996 il Consiglio d’Europa approva a Strasburgo la Convenzione sull’esercizio dei diritti dell’infanzia.
In sintesi, la Convenzione di Strasburgo, ribadisce i diritti dei fanciulli, qualora siano implicati in procedimenti giudiziari a: ricevere ogni informazione pertinente essere consultato ed esprimere la propria opinione essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione (art. 3) e prevede espressamente la mediazione come uno dei metodi alternativi alla giustizia per la soluzione dei conflitti.
In Italia, la legge che autorizza la ratifica della Convenzione e dà l’ordine di esecuzione della stessa è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica l’11 marzo 2003.
La situazione Italiana, in riferimento all’affidamento dei figli nelle separazioni/divorzi.
In Italia la legge 8 febbraio 2006, n. 54 relativo all’ Affido condiviso ha modificato l’Art. 155 del Codice civile il quale recita: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi, di riceverne cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori.
Prima del 2006 era previsto come regola l’affido esclusivo che limitava l’esercizio della potestà genitoriale di un genitore ( detto genitore non affidatario), mentre costituiva eccezione l’affido congiunto applicato se richiesto da entrambi i coniugi in base alla normativa sul divorzio del 1970.
Con l’entrata in vigore della nuova legge n. 54/2006, si è sancito per legge il principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Non viene esclusa, tuttavia, l’eccezione dell’affido ad un solo genitore quando il comportamento dell’altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all’interesse del minore stesso. Solo in questo caso potrà essere limitata la frequentazione ma non la potestà di quel genitore. Non sono considerati validi motivi per l’affidamento a un solo genitore : il conflitto tra i genitori, se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all’interesse del minore, la lontananza fisica dei due genitori, la tenera età del minore.
L’affido condiviso consente l’esercizio della podestà anche in modo disgiunto cosicchè ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui.
Separazioni e divorzi in Italia (indici Istat ).
Nel 2010 le separazioni sono state 88.191 e i divorzi 54.160 ; rispetto all’anno precedente le separazioni hanno registrato un incremento del 2,6% mentre i divorzi un decremento pari a 0,5%.
I tassi di separazione e di divorzio totale mostrano per entrambi i fenomeni una continua crescita: se nel 1995 per ogni 1000 matrimoni erano 158 le separazioni e 80 i divorzi, nel 2010 si arriva a 307 separazioni e 182 divorzi.
La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 15 anni per le separazioni e 18 per i divorzi.
L’età media alle separazioni è di circa 45 anni per i mariti e di 42 per le mogli, in caso di divorzio raggiunge, rispettivamente, 47 e 44 anni.
Questi valori sono in aumento per effetto della posticipazione delle nozze verso età più mature.
La tipologia di procedimento maggiormente scelta dai coniugi è quella consensuale: nel 2010 si sono concluse in questo modo l’85,5% delle separazioni e il 72,4% dei divorzi.
La quota di separazioni giudiziali (14,5%) è più alta nel Mezzogiorno (21,5%) e nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano un basso livello di istruzione (20,7%).
Il 68,7% delle separazioni e il 58,5% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. L’89,8% delle separazioni di coppie con i figli ha previsto l’affido condiviso, modalità ampiamente prevalente dopo l’introduzione della legge 54/2006.
Avv. Carlo Piazza, avvocato esperto in diritto di famiglia
Presidente A.n.f.i. ( Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) Lombardia
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