Architettura Sostenibile. Costruire 5. Sisma e manutenzione: sicurezza delle costruzioni

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RUBRICA – Pensando  al nuovo articolo, ho ritenuto interessante fare un excursus “fuori tema” in riferimento a quanto accaduto negli ultimi mesi.  Alla luce di quanto abbiamo visto: il sisma in Italia centrale, i crolli di importanti strutture come quello a pochi metri da casa nostra… ritengo che questo argomento sia, senza ombra di dubbio, la priorità di ogni costruzione sostenibile o meno.

Sembra davvero un assurdo vedere ai giorni nostri, così ricchi di tecnologia e sapienza, edifici e manufatti sgretolarsi sotto lo sguardo di uomini inermi. Certamente la natura è più forte di ogni possibile costruzione umana ma ogni situazione, per quanto imprevedibile, deve essere programmata.

Vorrei perciò cercare di spiegare, rapidamente e certamente non esaustivamente, alcuni dei concetti che stanno alla base della sicurezza statica e alla prevenzione sismica.

La prevenzione sismica si può realizzare attraverso l’utilizzo di due strumenti: la classificazione sismica e la normativa antisismica.

UN PO’DI STORIA…

Gli eventi straordinari avvenuti nell’ultimo secolo sono stati il motore per analizzare, studiare e quindi legiferare in materia di sicurezza e qualità delle costruzioni. Dal 1908, anno del devastante terremoto di Messina e Reggio Calabria, fino al 1974, in Italia i comuni sono stati classificati come sismici e sottoposti a norme restrittive per le costruzioni solo dopo essere stati fortemente danneggiati dai terremoti.

L’individuazione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta agli inizi del ‘900 attraverso lo strumento del regio decreto, emanato a seguito dei terremoti distruttivi di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908.

La legislazione antisismica che ha posto le basi per le attuali norme risale al 1974, quando fu emanata la legge n.64  recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Di nuovo, gli studi di carattere sismologico effettuati all’indomani dei terremoti del Friuli Venezia Giulia del 1976 e di quello in Irpinia del 1980,  hanno consentito la formulazione di una nuova proposta di classificazione sismica (basata su metodo probabilistico e considerando tre categorie sismiche).

Relativamente, invece, alle norme tecniche, già con il DM del 3 marzo 1975, sono state emanate le prime disposizioni successivamente integrate da una serie di successivi decreti, tra cui quello del 1982, e del 1996.

Tale scenario è stato poi radicalmente cambiato immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, quando la Protezione civile ha adottato l’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274.  A differenza di quanto previsto dalle normative precedenti, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Oltre ai criteri per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l’ordinanza sono state, poi, approvate norme tecniche che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

Le norme tecniche pubblicate nel 2005 – Norme tecniche per le costruzioni- sono state finalmente il testo unico che raccoglie tutta la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni cercando di omogeneizzarla e razionalizzarla. Questo ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica.

Dopo il terremoto del 2007 che sconvolse L’Aquila, è stato emanato il Decreto ministeriale del 14 gennaio del 2008 (obbligatorio dal 01/07/09), che obbliga alla verifica della staticità degli edifici pubblici definiti “strategici” (scuole, ospedali, ecc.) e definisce i principi per progettare, realizzare e collaudare edifici antisismici.

Questo ha segnato un punto fermo per la definizione dei criteri e dei metodi di calcolo:  per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e tutti gli interventi che riguardano parti strutturali, si deve rispettare la normativa antisismica. Inoltre è stato aggiornato il quadro sismico dell’Italia portando alla definizione delle classificazioni sismiche del territorio con nuovi parametri, prescrizioni e minimi da rispettare.

E A LIVELLO REGIONALE? COSA È SUCCESSO PER NOI LOMBARDI?

Con l’ordinanza n. 3274 lo Stato ha provveduto a fissare i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, dando mandato alle regioni per l’individuazione delle zone sismiche.

Alle regioni, compete, quindi, la predisposizione dell’elenco dei comuni classificati rispettivamente in zona 1, 2, 3 e 4.

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 – D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015.

La l.r. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia). Le nuove norme si applicano ai lavori di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

Le novità immediate introdotte dalla l.r.n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:

  • trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
  • per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all’avvio dei lavori;
  • per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
  • attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
  • attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

Nei comuni in cui era cambiata la zona sismica, tutti coloro che avevano iniziato e non ancora ultimato una costruzione, erano tenuti a farne denuncia entro il 26 aprile 2016 allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune.

IN SINTESI…

Oltre al passaggio, avvenuto con la norma nazionale, che ha rivisto l’intera “criticità” del territorio italiano, la normativa regionale quindi ha approvato di “inasprire” ulteriormente  la zonizzazione peggiorando di una classe quanto definito per i comuni di tutta la regione. Risultato: nel nostro territorio provinciale si è passati da zone non classificate sismicamente a zona 4 e le zone che erano classificate come 4 sono diventate 3 (mediamente sismiche)!

La nuova zonizzazione sismica e la l.r. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.

Ma c’è di più: per cercare di scongiurare il rischio di “distruzioni massicce” come  avvenuto purtroppo a L’Aquila, Amatrice e Norcia, la normativa nazionale prevede la NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO SISMICO ANCHE PER GLI EDIFICI ESISTENTI. Cosa significa? Che chi vuole intervenire su un edificio deve prima di tutto sapere che, se non si tratta di piccoli interventi locali che non modificano i carichi globali agenti sull’edificio per più del 10%, deve necessariamente adeguare sismicamente l’intero edificio.

Il classico caso è il recupero dei sottotetti a fini abitativi: se questo non comporta modifiche alla copertura in termini di quote né aumento di sovraccarichi oltre il 10% si può procedere a verifiche meno “complicate” e a controlli parziali altrimenti, se l’intervento richiede l’aumento dei carichi e la modifica di porzioni strutturali dell’edificio come il tetto, occorre verificare ed adeguare l’intero edificio ai nuovi parametri sismici.

La casistica è complessa e certamente poco esplicitata nelle poche righe precedenti, ma è fondamentale che si comprenda l’importanza di interpellare un ingegnere per valutare sempre ogni intervento di voglia intraprendere. Pare scontato ma purtroppo non è cosa così usuale…

Questa sembra una grossa restrizione che di fatto però non deve essere letta come un ulteriore nuovo ostacolo allo sviluppo già difficile del settore edile, ma bensì come il necessario lavoro di ammodernamento che il nostro patrimonio edilizio deve avere per poter reggere almeno in parte i cambiamenti che la natura, se e quando vorrà, ci imporrà.

Non sempre però questo ha portato ad un aggiornamento reale delle tecniche costruttive e della coscienza delle persone.

Dall’altro lato però non bisogna dimenticare che uno dei fattori determinanti per la vita delle nostre case è la manutenzione. I nostri edifici, di qualunque materiale e con qualunque tecnica siano costruiti, richiedono una cura ed una manutenzione costanti. Le strutture, così come ogni altra parte dell’edificio, devono essere periodicamente controllate, manutenute e risanate per garantirne un funzionamento corretto “a pieno regime”. Senza manutenzione e senza controlli periodici non si può pretendere di avere un edificio in buone condizioni semplicemente ripitturando la facciata…

Questo significa sapere ed avere coscienza che ogni porzione della nostra casa deve essere sotto il nostro diretto controllo perché siamo i primi a dovercene occupare e a poterci accorgere di qualche avvisaglia per chiamare poi chi di dovere per le necessarie valutazioni ed i dovuti interventi. Manutenzione significa anche però che, come ogni cosa, anche le nostre case  hanno una vita e che può arrivare il momento in cui sia più conveniente la demolizione piuttosto che il risanamento! Non siamo eterni noi e non sono eterne le nostre costruzioni pur essendo vero che la loro vita è più lunga della nostra….

Anche questo sembra scontato, ma in verità non lo è e soprattutto, anche questo, è da valutare attentamente alla luce di occhi esperti. Le diverse tipologie costruttive che si sono succedute e si succedono in Italia non permettono di dare indicazioni univoche. Ci sono edifici in muratura e pietra che sono in piedi da centinaia di anni ed edifici “moderni” in pilastri e travi di cemento che sembrano più ammalorate di questi…. Ci sono case nuove in legno prefabbricate ed edifici ristrutturati… insomma ogni cosa va vista e soprattutto tenuta sotto controllo. Non è corretto dire che un materiale o una struttura funzionano “meglio” di altri in caso di sisma ma è più giusto dire che la progettazione deve essere adeguata al materiale ed alla tipologia edilizia a fronte anche della valutazione dei costi. Tutte le tipologie sono antisismiche (casa in legno, casa in cemento, casa in muratura portante, casa in ferro) solo se opportunamente progettate! Basta dare uno sguardo alle tipologie edilizie “che funzionano” per capirlo: i grattacieli in  Giappone, le costruzioni degli antichi Greci e Romani, i nuovi quartieri ricostruiti dopo eventi sismici.

La torre di Shangai fonte: www. wireropeexchange.com

 

Particolare della struttura portante della torre di Shangai fonte: www.ingegneri.info

 

Il Tempio di Nettuno o Poseidone (metà del V sec a.C.) a Paestum – oggetto di studi per i suoi accorgimenti antisismici

 

le antiche pagode antiterremoto fonte: http://www.youkosoitalia.net

 

il primo edificio in legno antisismico a sette piani testato in laboratorio fonte: www.myhouselegno.it

 

LE TECNICHE D’INTERVENTO

Quali sono gli interventi da effettuare per gli immobili in zona sismica? Qualora si voglia ristrutturare un edificio esistente, come ci si deve rapportare all’attuale normativa?

Un edificio antisismico deve essere progettato per resistere strutturalmente a eventi sismici evitando crolli e dissesti. I materiali più usati per questo motivo sono il cemento armato e il legno ma si possono realizzare anche edifici in muratura portante o con struttura in ferro. La normativa stabilisce anche le dimensioni minime di travi, pilastri  e muri portanti. La forma della pianta deve essere il più regolare possibile, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. L’altezza massima  dipende dalla classificazione del territorio. Tutti gli interventi devono essere fatti sotto la supervisione di un tecnico esperto e per mano di un impresa esperta, che lavori con attenzione. Gli interventi di consolidamento devono essere  applicati in modo regolare e uniforme alle strutture edili, valutando l’effetto variazione delle rigidezze della struttura e cercando di assicurare un buon comportamento d’insieme della struttura.

Ecco qualche esempio d’intervento:

fonte: https://www.nextquotidiano.it

 

fonte: http://www.6aprile.it

 

fonte: http://www.condominioweb.com/

 

Quello che mi preme darvi come indicazioni è in sintesi di prendere coscienza che la struttura sono cuore e scheletro di un edificio e che senza un suo ottimo funzionamento non si può pensare di essere in una casa confortevole! Ciascuno quindi deve dedicarci attenzione e denaro per garantirne un corretto funzionamento togliendosi quindi il paraocchi “dell’estetica” che impedisce di vedere che dietro ad una nuova facciata o ad interni rinnovati, si può nascondere uno scheletro poco curato e magari inadeguato a quelli che sono i  parametri sismici attuali.

Adeguare un edificio, in qualunque zona sismica si trovi, anche se non espressamente richiesto da norme, interventi o imposizioni, può essere un investimento che ci garantisce sonni più tranquilli e più longività alla nostra casa. Senza doverci accorgere ad evento avvenuto che forse era meglio averlo fatto prima!

Anche in questo caso, poi, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali con detrazione pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata inoltre introdotta, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).

Ing. Elena Formenti
Architettura + Tecnica

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