Compravendite di case in costruzione: i notai lombardi pubblicano le linee guida
Anche i Consiglio Notarile Como-Lecco identifica i requisiti minimi della polizza assicurativa decennale postuma
LECCO – Il decreto legislativo n. 122/2005 รจ volto a prestare idonee tutele alle persone fisiche, sia al momento del contratto preliminare che al momento del contratto definitivo, in relazione allโacquisto di immobili in corso di costruzione.
Con le modifiche apportate dal Codice della crisi di impresa,ย tra i compiti affidati al notaio per la tutela dei diritti del consumatore รจ compresa la verifica che il costruttore consegni allโacquirente la polizza assicurativa decennale postuma,ย che garantisca allโacquirente ilย risarcimento dei danni materiali e diretti allโimmobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti di costruzione, che si siano verificati successivamente alla stipula dellโatto di trasferimento.
Considerato che il decreto ministeriale destinato ad individuare il modello standard della polizza assicurativa decennale non รจ stato ancora emanato, pur essendo la norma in vigore dal 2019,ย gli otto Consigli notarili della regione, coordinati dal Comitato Regionale dei Notai della Lombardia, al fine di agevolare lโadempimento del controllo affidato al notaio, hanno approvato alcune linee guida, utili ad identificare i requisiti minimi della polizza assicurativa.
Tra iย requisitiย indicati dai notai lombardi per la conformitร della polizza assicurativa figurano:
- lโesatta individuazione dellโimmobile assicurato, che risulta idonea se effettuata mediante un criterio di collegamento oggettivo, riferito – oltrechรฉ al Comune di ubicazione dellโintervento edilizio – al titolo abilitativo edilizio, oppure ai dati catastali delle aree edificate, o alla denominazione del comparto urbanistico di pertinenza;
- lโinderogabilitร del termine iniziale di efficacia della polizza (โla data di ultimazione dei lavoriโ, con conseguente illegittimitร delle clausole che escludano la risarcibilitร di danni verificatisi prima di un certo termine;
- lโinderogabilitร della durata decennale della polizza;
- lโinopponibilitร al Beneficiario (acquirente) del mancato pagamento del premio e del recesso eventualmente accordato al Costruttore-Contraente.
โVolutamente il documento non prende posizione su alcune questioni, comunque di rilevante importanza, che sono rimesse al decreto ministeriale previsto dalla legge, la cui emanazione appare sempre piรน necessaria e che potrร completare il quadro normativo. Mi riferisco, in particolare, alla previsione di scoperti e franchigie a carico dellโacquirente ed ai relativi limiti, alle clausole che contengono delimitazioni del sinistro/rischio assicurato, la cui conformitร alla legge appare dubbia, nonchรฉ alle clausole che prevedano che il pagamento dellโindennitร da parte dellโAssicuratore abbia efficacia liberatoria tout court, a favore del costruttore, anche per i danni eventualmente eccedenti la misura dellโindennizzo pagatoโ, spiegaย Enrico Maria Sironi, Presidente del Comitato Regionale dei notai.
โIl documento approvato dai Consigli distrettuali, con il coordinamento del Comitato regionale, unitamente al precedente documento riguardo alla fideiussione da rilasciare in sede di preliminare, completa le iniziative per agevolare lโuniforme interpretazione della normativa da parte dei notai milanesi e lombardi, supportandoli anche nei rapporti con le compagnie di assicurazione, che in attesa del decreto ministeriale devono comunque adeguare le polizze alle prescrizioni di leggeโ sottolineaย Massimo Sottocornola, Presidente del Consiglio Notarile di Como e Lecco.